Le fonti del diritto in generale

Quando si parla di fonti del diritto, si intendono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche, nel nostro caso, sono fonti del diritto: La Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, i trattati e le norme dell’Unione Europea, le leggi Regionali, i regolamenti, gli usi o consuetudini.
Di queste fonti si fa una distinzione tra fonti-atto e fonti-fatto.
Le fonti-atto sono le norme scritte che vengono poste da soggetti ai quali è riconosciuto il potere di produrre regole giuridiche (nel caso della Repubblica Italiana, il Parlamento) e per mezzo delle quali si manifesta la volontà dello Stato di renderle obbligatorie. Sono fonti-atto la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e regionali, i decreti legge e legislativi e i regolamenti.
Le fonti-fatto sono norme riconosciute giuridicamente dallo Stato perché sono dei comportamenti che nascono dalla volontà e dagli usi della collettività. L’unica fonte-fatto è la consuetudine.

gerarchia_fontiQuando si parla di fonti, non si fa riferimento solo ai mezzi di formazione delle norme, ma anche ai mezzi che consentono di conoscere le norme stesse, infatti si fa un’altra distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione.
Le fonti di produzione sono tutti gli atti ed i fatti normativi che portano alla nascita, la modifica o l’abrogazione di una norma giuridica (leggi, decreti, consuetudini…). Le fonti di cognizione sono tutti quei documenti che consentono di far conoscere a tutti le norme giuridiche già formate, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino Ufficiale Regionale, ma anche i codici. Questi ultimi hanno la funzione di rendere più facile la conoscenza e di favorire l’applicazione del decreto, il codice è un insieme di norme che si integrano a vicenda ed in maniera organica.

Le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore, ma vengono divise secondo il principio di gerarchia: le fonti di grado inferiore non possono contrastare quelle di grado superiore. Mentre, a parità di grado, la legge successiva nel tempo abroga quella precedente. Al vertice della gerarchia vi è la Costituzione, la legge fondamentale dello Stato che rappresenta il punto di riferimento di tutto il sistema normativo.

costituzioneLa Costituzione è stata scritta e votata da un’assemblea costituente eletta direttamente dal popolo (per la prima volta a suffragio universale). Essa è entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 ed una sua caratteristica è la sua rigidità, ovvero può essere modificata solo tramite una legge di revisione costituzionale mediante procedure complesse. Le leggi costituzionali sono poste allo stesso scalino della Costituzione e vengono emanate dal Parlamento mediante una procedura diversa da quella delle leggi ordinarie e che appunto servono per modificare la carta costituzionale.

Pubblicato da bmliterature

Effettua una donazione su Paypal per contribuire alla stesura di nuovi articoli!